(massima n. 1)
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurazione e l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia a norma degli artt. 19 e seguenti della L. n. 990 del 1969, a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 della legge citata, sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (come quello dell'assicurato verso il danneggiato) per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo. Ove, poi, sia intervenuto accordo liquidatorio tra il danneggiato e l'organo delegato dell'Ina - Fondo di garanzia per la liquidazione del danno risarcibile, l'obbligazione derivante ha natura contrattuale e non può, quindi, essere assimilata a quella extracontrattuale originariamente a carico del responsabile, sicché il debito che ne deriva è un debito pecuniario, per la cui estinzione vale il principio nominalistico stabilito dall'art. 1277 cod. civ.