(massima n. 1)
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'obbligazione dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia, che va assimilata a quella dell'assicuratore nei cui confronti agisca direttamente il danneggiato, sorge ope legis nel momento della richiesta ex artt. 18 e 22 L. n. 990 del 1969 ed integra un debito di valuta, il quale è soggetto ad uno specifico «massimale» di legge (superabile solo per interessi e maggior danno che siano dovuti per mora debendi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.). La condanna a carico di detta impresa designata, pertanto, non può essere pronunciata, in via solidale con il danneggiante (la cui obbligazione è debito di valore), per l'intero ammontare del danno, dovendo essere contenuta negli indicati limiti.