(massima n. 1)
L'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada (o per esso dell'impresa designata), secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sussiste anche quando la responsabilità del conducente del veicolo non identificato non sia esclusiva e concorra con quella di soggetti identificati, di modo che, pure in tale ipotesi, il fondo può essere chiamato dal danneggiato al pagamento dell'intero debito risarcitorio, ovvero può essere sottoposto al regresso del coobligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell'art. 2055 c.c. (fermi restando i limiti dei massimali di legge).