(massima n. 1)
Il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta, previsto dall'art. 20 c.p.c., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale l'obbligazione č sorta; mentre, ove l'ente convenuto intenda contestare che il contratto si sia perfezionato nel luogo rientrante nella competenza territoriale del giudice adito, deve provare le circostanze di fatto determinanti la incompetenza per territorio.