(massima n. 1)
Nelle cause in cui č parte un'amministrazione dello Stato, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinare in base alle norme in tema di contabilitā pubblica contenute in particolare negli artt. 278 lett. D), 287, 407 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924; luogo che va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore, in quanto per effetto delle norme sopra citate il pagamento dei debiti dello Stato viene eseguito dalla Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore.