(massima n. 1)
L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima), pur se dotata di personalità giuridica, va inclusa fra le amministrazioni dello Stato organizzate ad ordinamento autonomo, in considerazione dei suoi compiti coincidenti con quelli propri dello Stato medesimo in materia di adempimento degli obblighi comunitari nel mercato agricolo, sicché, in favore di detta azienda, anche in virtù dell'espressa previsione dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982, n. 610, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, con la conseguente applicazione dell'art. 25 c.p.c. sul foro erariale. Ne consegue che la competenza si radica nel luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto si trovi il giudice territorialmente competente, che, nell'ipotesi in cui l'Aima risulti convenuta, è quello del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (e cioè Roma, il luogo, cioè, ove sorge l'obbligo di erogazione dell'aiuto comunitario).