(massima n. 1)
Per le opposizioni ai provvedimenti di confisca amministrativa è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 c.p.c. che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ciò consegue alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzione per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e la possibilità per la stessa autorità di stare in giudizio personalmente tramite propri funzionari.