(massima n. 1)
L'attribuzione al tribunale in composizione monocratica delle funzioni del pretore (non attribuite espressamente ad altra autoritą), ai sensi dell'art. 244, comma secondo, del D.L.vo n. 51 del 1998, assoggetta alla regola del foro erariale, ex artt. 25 c.p.c. e 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause gią di competenza del pretore medesimo (per le quali l'art. 7 del medesimo R.D. n. 1611 del 1933 manteneva ferme le norme ordinarie di competenza), atteso che il comma primo del citato art. 244 del D.L.vo n. 51 del 1998 dispone che, lą dove ogni altra disposizione di legge faccia riferimento ad uffici o ad organi giudiziari soppressi, il riferimento opera nei confronti degli uffici o degli organi cui sono state attribuite le relative funzioni.