(massima n. 1)
Il carattere inderogabile della così detta competenza erariale, che è verificabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed opera anche nel rito speciale del lavoro, comporta che la questione di incompetenza, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, del giudice adito in sede di appello avverso una sentenza resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro può essere proposta o rilevata di ufficio in ogni momento del giudizio di gravame, senza alcuna necessità di proposizione di apposito motivo di impugnazione e senza che a ciò sia di ostacolo la disciplina dell'art. 428 c.p.c., che oltre a riferirsi al procedimento di primo grado, è inapplicabile in considerazione dell'assoluta cogenza del foro dello stato e della sua rilevabilità in ogni stato e grado.