(massima n. 1)
L'Agenzia del demanio, come le altre agenzie fiscali istituite dal D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 (capo secondo del titolo quinto) e divenute operative a partire dal 1° gennaio 2001 (art. 1 D.M. 28 dicembre 2000), è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61 D.L.vo cit.) distinto dallo Stato; né può essere configurata quale organo dello Stato dotato di personalità giuridica, presupponendo tale configurazione che l'attività dell'ente sia direttamente imputata allo Stato medesimo in base a sicure indicazioni normative, qui, invece, del tutto mancanti. Pertanto il suo patrocinio da parte dell'Avvocatura erariale ha, coerentemente, carattere facoltativo (art. 72 D.L.vo n. 300 del 1999) e, quindi, non comporta alcuna deroga alle ordinarie regole di determinazione della competenza territoriale, non essendo richiamato, nella disciplina del patrocino facoltativo contenuta negli artt. 43, 44 e 45 R.D. n. 1611 del 1933, l'art. 6 del medesimo R.D. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi statuito che correttamente l'attore aveva adìto il Giudice di pace di Roma, ove ha sede l'Agenzia convenuta, in applicazione dell'art. 19 c.p.c.).