(massima n. 1)
L'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad enti pubblici diversi dalle amministrazioni centrali non implica di per sé l'applicabilitā, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosidetto foro erariale, occorrendo all'uopo una norma che espressamente contempli tale deroga, o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza. Pertanto, nel caso dell'ESA (Ente di sviluppo agricolo della Regione siciliana), ente pubblico economico sottoposto al controllo della Regione siciliana alla quale l'art. 1 del D.L.vo n. 142 del 1948 estende la normativa di cui si tratta ma dotato di propria personalitā, al quale č stata concessa la sola facoltā di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, con l'art. 3, ultimo comma, della legge 9 luglio 1997, n. 600, la regola del foro erariale non č applicabile.