(massima n. 1)
In tema di foro erariale, quando vi sia una pluralitą di cause connesse ai sensi dell'art. 33 c.p.c. ed in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.