(massima n. 1)
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso l'Ina — che ne ha la gestione - ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, pur non essendo dotato di personalità giuridica, ha un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dell'ente gestore, con la conseguenza che i beni ed i crediti dell'Ina non possono essere destinati al soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del predetto Fondo, il cui distinto patrimonio e non quello dell'Ina resta assoggettato all'azione esecutiva promossa dal danneggiato per il pagamento di somme dovute dal Fondo medesimo.