(massima n. 1)
Il Fondo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, è costituito dai prelievi cui le imprese di assicurazione sono tenute limitatamente ai contratti stipulati con riferimento a danni soggetti ad assicurazione obbligatoria, sicché il suo intervento è circoscritto soltanto a tali ultimi danni, con esclusione dei casi di assicurazione volontaria contratta presso imprese che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione coatta.