(massima n. 1)
L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietā, si ispirano ai principi fondamentali della responsabilitā aquiliana, sicchč l'obbligazione che scaturisce a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non č sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo č tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilitā del Fondo di garanzia per i danni subiti dal conducente di un motociclo, il quale, tentando di sfuggire ad un tentativo di rapina da parte di malviventi a bordo di un altro motociclo, era finito nell'opposto corsia di marcia, entrando in collisione con un'autovettura proveniente in senso inverso).