(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, qualora il pagamento del prezzo della vendita non sia avvenuto contestualmente alla consegna della cosa presso il compratore, trova applicazione la regola generale del pagamento al domicilio del venditore, di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. atteso che tale regola, seppure formulata nei termini restrittivi di una esplicita esclusione contrattuale del pagamento al momento della consegna, va estesa — secondo la ratio del sistema — al caso che il prezzo non sia stato di fatto corrisposto nel luogo e nel tempo della consegna.