(massima n. 1)
Salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari, e quindi al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell'art. 1182 c.c., e in tale luogo di esecuzione dell'obbligazione può essere proposta, ex art. 20 c.p.c., la domanda di pagamento.