(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. trova applicazione anche rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione relativamente al rapporto cui è collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere appunto eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che il giudice del merito, in plurime controversie identiche aventi ad oggetto la restituzione di somme assunte come corrisposte in eccedenza a titolo di imposta IVA in relazione al contratto di fornitura di gas per uso domestico e di riscaldamento, aveva correttamente ritenuto che trattavasi di obbligazione esigibile al domicilio dei creditori, ai sensi del menzionato art. 20 c.p.c.).