(massima n. 1)
Quando, nella vendita da piazza a piazza, l'oggetto della vendita sia costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell'utilizzazione, e cioè di essere trasformate in un unicum funzionante, e sia espressamente pattuito — o risulti implicitamente dalle condizioni del contratto — l'obbligo del venditore di provvedere alle predette operazioni di assemblaggio e di messa in funzione attraverso proprio personale o, in ogni caso, mediante una propria attività direttiva e di controllo delle operazioni stesse, è al luogo in cui questa ulteriore attività deve essere compiuta, e non a quello della consegna della cosa al vettore, che deve aversi riguardo ai fini dell'identificazione del forum destinatae solutionis indicato dall'art. 20 c.p.c. Tale determinazione consegue al fatto che la suddetta ulteriore attività non può ritenersi meramente accessoria nella funzione economico-sociale del contratto, allorché con il contratto di compravendita non si è inteso acquistare le varie singole parti dell'oggetto compravenduto, ma l'oggetto nella sua unicità, come è sintomaticamente rilevabile dalla circostanza che il venditore deve poi provarne il funzionamento all'esito dell'assemblaggio, da lui effettuato o, in ogni caso, diretto.