(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 c.c., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 c.c., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca).