(massima n. 1)
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) non č quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell'Ģevento dannosoģ ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensė quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attivitā concorrenziale vietata. (Nella fattispecie, relativa ad attivitā di concorrenza sleale tra societā di intermediazione mobiliare, la S.C. ha ritenuto rilevante, in particolare, il luogo in cui si erano verificati gli atti di sviamento degli agenti e della clientela, nonchč il disinvestimento da parte della clientela della societā danneggiata).