(massima n. 1)
In tema di competenza "ratione loci" a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove č sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, č sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta incompiuta. Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa data in comodato, da spedirsi al domicilio del comodante, competente per territorio ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. č il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al vettore.