(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione stradale, ove in sede penale l'assicuratore sia stato condannato a risarcire l'intero danno, senza limiti, con pronuncia irrevocabile (essendo rimasto in contestazione solo l'eventuale concorso di colpa della vittima), non può, nel successivo giudizio civile promosso per la liquidazione del quantum, essere limitata la sua condanna al massimale di polizza, ostandovi la preclusione del giudicato penale (ed il relativo capo di sentenza deve essere cassato senza rinvio).