(massima n. 1)
La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, terzo comma, n. 2) — che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti — e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerarsi evocato in giudizio.