(massima n. 1)
Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione č limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante).