(massima n. 1)
In tema di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, la richiesta di condanna, in solido, del responsabile del sinistro e del suo assicuratore si sostanzia nella proposizione (cumulativa), da parte del danneggiato, di due diverse azioni, l'una volta all'affermazione di una responsabilitą aquiliana, ex art. 2054 c.c., l'altra di tipo diretto, giusto disposto dell'art. 18 legge n. 990 del 1969. Ne consegue la nascita di una fattispecie di litisconsorzio dalla natura meramente processuale tra assicuratore e responsabile del danno, cosģ che la confessione giudiziale resa da quest'ultimo, fornita di efficacia probatoria «piena» contro il suo autore, deve essere, invece, valutata, nei confronti dell'assicuratore, a norma dell'art. 2733 c.c. (e, cioč, liberamente apprezzata dal giudice alla luce degli altri elementi di prova emersi nel corso del processo).