(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'azione diretta che il danneggiato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per il quale è obbligatoria la assicurazione, può esercitare nei confronti dell'assicuratore, presuppone che quest'ultimo sia un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla suddetta circolazione ai sensi del D.P.R. 13 febbraio1959, n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con una compagnia non autorizzata, l'azione diretta può essere esercitata dal danneggiato, non contro l'assicuratore, ma contro l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge citata, dovendo tale ipotesi equipararsi a quella di danno cagionato da veicolo o natante non coperto dall'assicurazione. Da tanto consegue che, essendo improponibile l'azione diretta contro l'impresa non autorizzata, se ne deve negare l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione nei confronti del proprietario del veicolo.