(massima n. 1)
La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilitā civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove č consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell'obbligo di precedenza, tali aree siano qualificabili come "non soggette a pubblico transito", ai sensi dell'art. 145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversitā degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall'altro, quelle relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.