(massima n. 1)
La solidarietą che, in forza dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1990, n. 990, vincola il responsabile-assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dall'attribuzione ex lege allo stesso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l'assicurazione per la responsabilitą civile, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e si caratterizza come un'ipotesi di solidarietą atipica «ad interesse unisoggettivo», stante la diversitą dei titoli per cui sono tenuti verso il danneggiato il responsabile e l'assicuratore, il primo obbligato ex delicto, il secondo obbligato ex lege. Ne discende che detta solidarietą, non essendo configurabile oltre i limiti della espressa previsione legislativa, deve ritenersi operante soltanto in favore del danneggiato, del quale rafforza la tutela, e non anche nei rapporti tra l'assicurato responsabile e gli altri soggetti con il medesimo coobbligati in quanto anch'essi responsabili del danno, con la conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati risarcisca il danneggiato estinguendone il credito risarcitorio, l'azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato e non anche nei confronti del suo assicuratore.