(massima n. 1)
In tema di regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali per obbligazioni nascenti da fatto illecito ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., č improponibile la domanda di rivalsa proposta da un coobbligato esclusivamente nei confronti dell'assicuratore dell'altro ossia verso un soggetto nei riguardi del quale l'azione diretta č attribuita dalla legge sull'assicurazione obbligatoria solo al danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietā atipica che lega l'obbligazione dell'assicurato con quella dell'assicuratore, trattandosi di solidarietā che opera anch'essa solo nei confronti del danneggiato.