(massima n. 1)
Le disposizioni dettate dall'art. 936 c.c., per le opere fatte da un terzo con materiali propri su un fondo altrui, non trovano applicazione con riguardo ai soggetti che siano legati da preesistenti rapporti giuridici sottoposti a specifica disciplina normativa, sģ da non potere essere considerati reciprocamente come terzi. Pertanto, in tema di condominio negli edifici, deve escludersi l'operativitą della citata norma nel caso di costruzione eseguita da un condomino sul bene comune, con la conseguenza che in tale ipotesi la comproprietą della nuova opera sorge a favore dei condomini dell'edificio soltanto se essa venga realizzata in conformitą della disciplina del condominio, cioč con il rispetto delle norme sulle innovazioni, sulla sopraelevazione ecc.