(massima n. 1)
Non č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ordina alla societā di assicurazione, convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, il deposito su libretto bancario intestato ai danneggiati del massimale di polizza, trattandosi di provvedimento non definitivo, in quanto oggetto di riesame nello stesso grado di giudizio, e revocabile da parte dello stesso giudice istruttore.