(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice istruttore assegna al danneggiato una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (sulla assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) difetta dei requisiti della decisorietā e della definitivitā, trattandosi di provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito, tal che non č impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.