(massima n. 1)
Salvo ragioni contrarie che però devono essere, sia pure succintamente indicate, una rilevante riduzione in appello della misura dell'apporto causale del comportamento colposo dell'imputato, ritenuto in primo grado responsabile esclusivo del reato, comporta una riduzione della provvisionale, anche in considerazione del criterio di cui all'art. 24 L. 1969, n. 990, secondo il quale la provvisionale va assegnata nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento finale. In ogni caso, in presenza di una richiesta al riguardo formulata, sia pure implicitamente, dall'imputato nei motivi d'appello, non può essere omessa ogni motivazione sul punto.