(massima n. 1)
L'estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale ed il conseguente trasferimento in tale sede dell'azione civile, ai sensi dell'art. 24 c.p.c. (previgente), non č rilevabile di ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Pertanto, nel caso in cui il processo penale si concluda con sentenza di non doversi procedere perché il reato č estinto per amnistia, non č necessaria, per conservare l'efficacia del provvedimento di assegnazione di una provvisionale pronunciato in quel procedimento, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, la proposizione in un nuovo giudizio dell'azione civile entro il termine di sei mesi indicato dall'art. 12 della L. 3 agosto 1978 n. 405 allorquando il precedente giudizio civile, non essendone stata eccepita l'estinzione, debba ancora considerarsi pendente.