(massima n. 1)
L'assegnazione della somma concedibile nel corso del giudizio di primo grado al danneggiato da sinistro stradale ex art. 24, legge 24 dicembre 1969, n. 990, può concorrere con la provvisionale di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 489 c.p.c., non incorrendo tra le due norme, fondate su ragioni diverse (lo stato di bisogno dell'avente diritto nell'assegnazione e la condanna nella provvisionale), un rapporto di specialità.