(massima n. 1)
Le controversie concernenti i provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi — già spettanti, a norma dell'art. 11 della legge n. 166 del 1992, al giudice ordinario, e rimaste devolute all'AGO anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998 — sono state attribuite, per effetto dell'art. 6 della legge n. 57 del 2001 (applicabile nella specie ratione temporis ai sensi dell'art. 5 c.p.c., poi abrogato dall'art. 354 del D.L.vo n. 209 del 2005, il quale, peraltro, all'art. 331, comma 6, conferma tale giurisdizione), alla cognizione del giudice amministrativo. Tale disposizione, la quale richiama gli artt. 33, comma 1, e 45, comma 18, del D.L.vo n. 80 del 1998, esclusivamente quanto al procedimento da seguire in sede di impugnazione dei procedimenti disciplinari in questione, non può infatti considerarsi inapplicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del predetto art. 33, nella parte in cui attribuiva indistintamente alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, non derivando la giurisdizione nella materia in questione dall'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998.