(massima n. 1)
In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta dello stesso ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all'art. 2054 c.c., dal principio sancito dall'art. 2733, ultimo comma, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confitente.