(massima n. 2)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, ratione temporis applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poichč in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti č liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, c.c., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.