(massima n. 1)
Le dichiarazioni contenute nel verbale di constatazione amichevole del danno sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale — modulo diretto, secondo la previsione dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, ad accelerare la liquidazione del danno da parte dell'assicuratore — hanno valenza diversa a seconda che il verbale sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l'instaurazione del giudizio risarcitorio: mentre nel primo caso esse sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall'assicuratore, nel secondo caso, trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto diverso dall'assicuratore, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese ad un terzo (nella specie si è ritenuto che il contenuto delle dichiarazioni del modulo di constatazione amichevole del danno non poteva costituire elemento determinante del convincimento del giudice, e non era quindi punto decisivo della controversia del quale esso doveva tenere conto.