(massima n. 1)
L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consistente nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, abbiano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.