(massima n. 1)
All'obbligazione di una societā assicuratrice nei confronti di una regione, concernente il rimborso nella percentuale stabilita contrattualmente ed indipendentemente da qualsiasi accertamento di responsabilitā delle somme corrisposte dall'ente per prestazioni ospedaliere erogate a persone rimaste coinvolte in sinistri stradali, non č applicabile la normativa che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2947 c.c., bensė quella decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di obbligazione che prescinde dal tema della responsabilitā aquiliana, non riguardando in alcun modo, neppure indiretto e/o mediato, il risarcimento del danno, ed avendo, invece, natura convenzionale, siccome concernente il rimborso delle somme spese dall'ente per una ragione individuata dalla stessa previsione contrattuale e nei limiti da essa stabiliti. (Nella specie, relativa all'obbligazione di una societā assicuratrice a rimborsare le spese di spedalitā sostenute in conseguenza di sinistri stradali alla Regione Toscana derivante dalla convenzione stipulata tra tale ente e l'ANIA, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che il caso esaminato fosse diverso dalle ipotesi disciplinate dall'art. 142 del D.L.vo n. 209 del 2005, dall'art. 28 della L. 990 del 1969, abrogato dall'art. 354 del D.L.vo indicato, e dall'art. 1916 c.c., in cui si verte in tema di diritto di surroga fondato sull'accertamento della responsabilitā).