(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 27 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non è applicabile alle maggiori somme dovute per l'accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell'assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da un'autonoma causa di debito dell'assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza; pertanto, la riduzione non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell'assicuratore, per soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, nel caso inverso in cui il massimale sarebbe stato, comunque, insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute a meno che la complessità e la difficoltà della liquidazione, anche in relazione alle esigenze di riduzione proporzionale della somma da pagare ai diversi danneggiati con l'accordo di questi, non impedisca di imputare il ritardo all'assicuratore che, gravato per legge del compito di liquidazione concorsuale del massimale, ha il dovere di attivarsi, con tutti i possibili mezzi, per promuovere un accordo tra i vari danneggiati fruendo di quella posizione di imparzialità e di indifferenza in cui versa il debitore rispetto ai destinatari del pagamento quando l'ammontare del debito sia a priori invalicabile, e, se convenuto (in giudizio) da uno dei danneggiati, mettendo a disposizione il massimale, dopo avere chiamato in causa tutti gli altri, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al fine di ottenere la propria estromissione dal processo.