(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall'art. 27 della legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l'obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici, sono istituti nettamente distinti tra loro, posto che le situazioni rispettivamente disciplinate sono radicalmente diverse, non confondibili nei loro presupposti e non unificabili nelle loro conseguenze, sicché, in caso di massimale incapiente, i suindicati enti, così come il danneggiato, concorrono con gli altri danneggiati, secondo lo schema prioritariamente delineato dall'art. 27 della citata legge.