(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disposizione dell'art. 27 della L. n. 990 del 1969, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, presuppone che all'epoca della richiesta risarcitoria il massimale risulti giā insufficiente ed č diretto a regolare il rapporto tra gli stessi danneggiati senza incidere sui tempi di adempimento dell'assicuratore a norma dell'art. 22 della detta legge non venendo meno per lo stesso, ove immediatamente convinto dell'inadeguatezza della copertura assicurativa, la debita opportunitā della messa a disposizione del massimale di polizza, al fine dell'osservanza dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede previsti in via generale dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., indipendentemente dall'iniziativa o dalla collaborazione di danneggiati, per cui un tale onere non č previsto dalla legge.