(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 27 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non influisce sui tempi di adempimento della obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, e non esclude, quindi, l'opportunitā che questo, accertata l'inadeguatezza della copertura assicurativa, ponga a disposizione dei singoli danneggiati il massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza e buona fede posti a suo carico dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; conseguentemente, la richiesta del danneggiato di risarcimento vale a costituire in mora l'assicuratore dalla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della citata legge, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28, ai quali l'assicuratore č tenuto a provvedere nel termine dilatorio a lui assegnato, tranne che non dimostri l'impossibilitā dell'osservanza di tale termine.