(massima n. 1)
L'assicuratore convenuto in giudizio dai vari danneggiati, alcuni dei quali abbiano limitato la domanda alla condanna generica mentre altri abbiano domandato la condanna anche nel quantum ove non richieda espressamente l'estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno per gli effetti dell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può poi opporre ai danneggiati che agiscano per la liquidazione del danno l'esaurimento del massimale di polizza per effetto dei primi pagamenti.