(massima n. 1)
Qualora in un sinistro derivante dalla circolazione stradale siano rimaste danneggiate più persone, l'assicuratore della R.C.A. (cui va equiparata l'impresa designata o cessionaria) ha l'onere di provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, allo scopo di procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, ai sensi dell'art. 27 comma primo legge n. 990/69; in difetto, l'assicuratore non può opporre l'esaurimento del massimale di polizza alla parte lesa che agisca con azione diretta in un momento successivo, salvo che non sia stato possibile acquisire la conoscenza delle ulteriori parti lese, malgrado l'uso dell'ordinaria diligenza.