(massima n. 1)
Nell'ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralitā di persone, l'assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell'art. 27 della L. n. 990 del 1969, con la conseguenza che č tenuto anche oltre il massimale qualora resti in concreto accertata la sua colpa per aver omesso di impiegare l'ordinaria diligenza nella ricerca e identificazione di altri danneggiati o, dopo l'identificazione di detti danneggiati, abbia pagato a taluno di essi, senza tener conto del diritto degli altri.