(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 27, comma secondo, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso in cui l'assicuratore della responsabilitą civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate pił persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensģ sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta.